Chiarimenti sulle supplenze annuali in base all’art. 36 CCNL 2007

L’ART 36 del CCNL 2007 consente a docenti già di ruolo di accettare un incarico di supplenza su altra classe di concorso o ordine di scuola. In queste settimane è sorto il problema se questa possibilità possa essere data anche a chi è stato immesso in ruolo a partire dall’ a. s. 2020/21, quindi soggetto al vincolo di permanenza pluriennale nella sede di titolarità.

La confusione è totale con applicazioni difformi da provincia a provincia.

Il tutto deriva da una norma di legge del 2019 (legge 159/19, Ministro Bussetti) che, per tutti i neo immessi in ruolo, ha introdotto il tanto discusso vincolo di permanenza, che inizialmente era quinquennale, ma che poi, in seguito alle proteste provenienti da tutto il mondo della scuola e ai successivi  interventi del Parlamento è stato portato a tre anni, con la recente possibilità per i neo immessi in ruolo di chiedere il trasferimento per l’assegnazione della sede definitiva e anche l’assegnazione provvisoria e l’utilizzo provinciale.

Questi interventi però, sono sempre stati frutto di compromessi che non hanno eliminato il vincolo di permanenza originario, creando così quella confusione interpretativa cui oggi assistiamo.

Il testo completo della norma sul vincolo di permanenza ad oggi è il seguente:

ART 13 COMMA 5 DL59 2017 (CON MODIFICHE ART 19 COMMA 3 SEXIES DL 4/22 CONVERTITO IN LEGGE 25/22)

In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, (…).

Il docente può presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.

Si vede quindi come, a partire di un testo rigido che prevedeva la cancellazione da tutte le graduatorie per la stipula di contratti a tempo determinato o indeterminato, si sia giunti ad un testo che lascia ampi margini di manovra pur confermando il principio di vincolo di permanenza che, da quinquennale, è diventato triennale.

Sfugge la logica di un testo che in prima battuta afferma che i neo immessi in ruolo devono rimanere per 3 anni in una stessa scuola ed essere cancellati dalle graduatorie nelle quali sono inseriti per poi dire esattamente il contrario, consentendo loro, in ogni caso, di andare a prestare servizio in altra scuola anche sotto forma di supplenza sulla base dell’art 36 CCNL 2007.

Leggendo alla lettera il nuovo testo si capisce che i neo immessi in ruolo dal 2020/21:

– sono obbligati, per 3 anni, a mantenere la titolarità nella sede loro assegnata all’atto della nomina in ruolo (1° settembre successivo all’anno di prova)

– all’atto del superamento dell’anno di prova (non della nomina) vengono cancellati dalle graduatorie cui sono iscritti

– possono fare domanda di assegnazione provvisoria o di utilizzo nell’ambito della provincia di appartenenza

– possono reinserirsi nelle GPS da cui sono stati cancellati (in altra classe di concorso o ordine di scuola) e prendere una supplenza sulla base dell’ART 36 CCNL del 2007.