Docenti di sostegno confermati dalle famiglie, decreto online

Venerdì 7 marzo, è stato pubblicato il Decreto Ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2025 sulle misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l’anno scolastico 2025/2026.

Si tratta della misura che consente alle famiglie di confermare il docente di sostegno del proprio figlio anticipata dal DL scuola del 31 maggio 2024.

Ecco una rielaborazione schematica del decreto ministeriale.

Focus sulle scadenze

La procedura per la conferma sui posti di sostegno è dettagliatamente descritta all’articolo 2 del decreto.

Il Decreto prevede che:

  • entro il 31 maggio 2025, il Dirigente Scolastico acquisisca l’eventuale richiesta di continuità del docente di sostegno da parte della famiglia;
  • valutata la sussistenza delle condizioni per procedere alla conferma del docente nell’interesse del discente, il suddetto Dirigente (tenendo conto anche del parere del Gruppo di Lavoro Operativo – GLO) ne comunica l’esito all’USP competente, al docente interessato e alla famiglia entro il 15 giugno 2025;
  • qualora ricorrano le condizioni per la conferma, nell’ambito della presentazione delle istanze finalizzate all’attribuzione degli incarichi a tempo determinato per l’anno scolastico 2025/2026, il docente esprime la volontà di essere confermato sul posto che occupava con precedenza assoluta;
  • l’USP competente, dopo aver gestito le operazioni relative al personale a tempo indeterminato (immissioni in ruolo,  utilizzazioni/assegnazioni provvisorie, eventuali nomine da GPS I fascia finalizzate al ruolo) , verifica la disponibilità del posto e il diritto alla nomina secondo i criteri stabiliti dall’articolo 12, commi 7, 8 e 9, dell’Ordinanza n. 88/2024;
  • al verificarsi di tutte le condizioni, entro il 31 agosto, l’USP procede alla conferma del docente sul posto precedentemente assegnato  con precedenza assoluta rispetto alle operazioni informatizzate per le supplenze.

Gli esiti di tali operazioni sono pubblicati all’albo on line. Le eventuali disponibilità sopraggiunte dopo il 31 agosto non saranno considerate per questa procedura. I docenti confermati non partecipano alle successive operazioni di conferimento degli incarichi a tempo determinato.

Focus sui destinatari

L’articolo 3 individua i docenti destinatari di questa procedura di conferma, suddividendoli in tre categorie:

  1. docenti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno (prima fascia GPS);
  2. docenti privi del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili, ma che hanno svolto tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado (e dunque inseriti in seconda fascia GPS);
  3. docenti privi del titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, ma che nell’anno scolastico 2024/2025 abbiano svolto servizio su tale tipologia di posto in quanto individuati sulla base della procedura di cui all’articolo 12, comma 9, dell’Ordinanza 88/2024 e cioè attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS, limitatamente agli aspiranti non inclusi nelle GPS di sostegno del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio (e cioè da graduatorie incrociate).

È importante sottolineare che la procedura di conferma si applica esclusivamente al personale a tempo determinato in servizio nell’anno scolastico 2024/2025 con supplenze annuali (31/8) o fino al termine delle attività didattiche (30/6), come specificato all’articolo 2, comma 5, lettere a) e b), dell’Ordinanza n. 88/2024. Non si applica quindi nel caso di supplenze brevi (comprese quelle fino al termine delle lezioni – 10 giugno).

Infine, l’articolo 4 stabilisce che per quanto non espressamente previsto dal decreto si applicano le disposizioni dell’Ordinanza n. 88/2024 e che per le province di Trento, Bolzano e la Regione Valle d’Aosta vigono specifiche disposizioni.

Il decreto ha una applicazione limitata all’anno scolastico 2025/2026 e dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A regime, sarà poi il regolamento delle supplenze di cui all’articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 12, a definirne le modalità di attuazione.

FONTI: “La Tecnica della Scuola” + “Obiettivo Scuola”
7/3/2025