Percorsi abilitanti 2024/25: decreto MUR di attivazione e di autorizzazione dei posti

É stato pubblicato il Decreto Ministeriale di autorizzazione dei posti e modalità di selezione per l’attivazione dei percorsi di formazione iniziale dei docenti per l’a.a. 2024/2025.

I posti autorizzati per i percorsi accreditati sono indicati nell’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto.

Conferma dei percorsi già accreditati nel 2023/2024

In premessa si specifica che questo decreto viene emanato nelle more della conclusione della procedura di accreditamento dei nuovi percorsi proposti per l’a.a. 2024/2025

Pertanto, in attesa della conclusione della procedura di accreditamento dei nuovi percorsi 2024/2025, con tale decreto si procede all’autorizzazione dei posti e alla definizione dei criteri di selezione relativamente ai percorsi universitari e accademici già accreditati nell’a.a. 2023/2024.

In totale si tratta di 44.283 posti. Tuttavia, il totale si riferisce solo ai percorsi già accreditati nell’a.a. 2023/2024. A questi posti se ne aggiungeranno altri, ancora da autorizzare.

Calcolo del fabbisogno

Il fabbisogno fornito dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, espresso su base regionale e per classe di concorso, è stato rapportato all’offerta formativa presentata dalle Istituzioni universitarie e accademiche con il principale scopo di coprire il fabbisogno per tutte le classi di concorso, anche prevedendo un ulteriore margine al fine di garantire la selettività delle procedure concorsuali e la sostenibilità del sistema educativo.

In particolare il fabbisogno espresso dal MIM è stato aumentato su base regionale del 30%. Il totale derivante da tale aumento è stato ripartito tra le Istituzioni della regione medesima in base al rapporto tra l’offerta formativa della singola istituzione e il fabbisogno aumentato del 30%.

Tuttavia, nell’ipotesi in cui da tale calcolo derivasse la formazione di una classe di concorso con meno di 10 posti, si sono aumentati gli stessi in misura pari a 10 al fine di garantire la sostenibilità della classe, fatti salvi i casi in cui la stessa offerta presentata risultasse inferiore a 10.

Offerta formativa

L’offerta formativa dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti erogata dalle università e dalle istituzioni AFAM è articolata come segue:

  1. Percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (allegato 1 del D.P.C.M.);
  2. Percorso preordinato all’acquisizione dei 30 CFU/CFA, di cui all’articolo 2-ter, comma 4 bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (allegato 2 del D.P.C.M.)

Un solo ateneo

Ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione per percorsi relativi alla medesima classe di concorso in una sola istituzione.

Riserva di posti

Per l’accesso ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione di 30 CFU/CFA, per l’anno accademico 2024/2025, una quota di posti nella misura del 45 per cento di quelli autorizzati per ogni percorso formativo da 60 CFU/CFA è riservata a favore di coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione nei cinque anni precedenti, e coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all’art. 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n.73,

Nell’ambito della suddetta quota di riserva, il 5 per cento è destinato ai titolari di contratti di docenza nei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni i quali partecipano ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione di 60 CFU/CFA.

Qualora le domande presentate dai candidati destinatari della quota di riserva del 5 per cento fossero inferiori al numero dei posti riservati, i posti residui sono resi disponibili sulla riserva complessiva.

Selezione

Qualora le domande di ammissione dei candidati ai percorsi superino i posti disponibili:

  • per i percorsi da 60 CFU, i criteri per l’accesso ai suddetti percorsi sono individuati all’allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
  • per i percorsi 30 CFU allegato 2 (per triennalisti/concorso straordinario BIS) i criteri per l’accesso sono quelli indicati nell’allegato A al decreto ministeriale del 24 febbraio 2025, prot. 148. 4.

In tutti i casi previsti dai commi precedenti i candidati sono ammessi ai corsi secondo l’ordine della graduatoria di merito.

Svolgimento e durata

Per l’anno accademico 2024/2025 i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto dal citato articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo, e in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento del totale. Restano fermi i requisiti di accreditamento dei percorsi individuati dal DPCM 4 agosto 2023.

Il riconoscimento dei crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici avviene secondo quanto disposto dall’art. 8, commi 1 e 2 del DPCM 4 agosto 2023.

Per l’accesso alla prova finale, le cui modalità di svolgimento sono definite dall’art. 9 del DPCM 4 agosto 2023, è necessaria una percentuale minima di presenza alle attività formative pari al 70 per cento per ogni attività formativa.

Le istituzioni che erogano la formazione, in base ai rispettivi regolamenti universitari e accademici, possono consentire la sospensione del percorso di formazione iniziale e l’eventuale prosecuzione anche nell’anno accademico successivo, con salvaguardia della parte di formazione già svolta, in caso di comprovate e documentate esigenze.

Classi di concorso ITP

Fino al 31 dicembre 2025, cosi come previsto dall’art. 5 comma 1 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, per i posti di insegnante tecnico pratico rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Classi di concorso accorpate

I docenti che acquisiscono l’abilitazione all’insegnamento in una delle classi di concorso che sono confluite, ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito adottato di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca del 22.12.2023, n. 255 nelle classi A-01, A-12, A-22, A-30 e A-48, A-70 e A71 sono da considerarsi abilitati per tutti gli insegnamenti compresi nell’aggregazione e per la nuova classe di concorso.

Tirocinio

Per l’acquisizione di ogni CFU o CFA di tirocinio è previsto un impegno in presenza nei gruppi- classe pari a dodici ore.

Per lo svolgimento delle attività di tirocinio, di cui all’art. 10 del DPCM 4 agosto 2023, i Centri si avvalgono di personale docente in servizio presso le scuole secondarie di primo e di secondo grado in qualità di tutor coordinatore presso i Centri e di tutor tirocinanti nelle istituzioni scolastiche. La disciplina è definita dal decreto del Ministro dell’istruzione e del merito del 2 dicembre 2024, n. 378, adottato di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca e col Ministro dell’economia e delle finanze.

In sede di prima applicazione per gli aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025, ai fini della definizione dell’elenco regionale delle Istituzioni scolastiche sedi di tirocinio si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2012.

Percorsi di completamento per vincitori PNRR1

Per i vincitori di concorso, l’offerta formativa relativa ai percorsi di completamento (che sono esclusi dal livello sostenibile) è erogata dalle università e dalle istituzioni AFAM che abbiano percorsi già accreditati nell’a.a. 2023/2024 o che siano in attesa di accreditamento per l’a.a. 2024/2025, nella seguente articolazione.

  1. Percorso preordinato all’acquisizione dei 30 CFU/CFA destinato ai vincitori del concorso ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (allegato 2 del D.P.C.M.).
  2. Percorso preordinato all’acquisizione dei 30 CFU/CFA di completamento, di cui all’articolo 18 bis comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, destinato ai vincitori del concorso di cui al comma 1 dello stesso articolo (allegato 4 del D.P.C.M.).
  3. Percorso preordinato all’acquisizione dei 36 CFU/CFA di completamento, di cui all’articolo 18 bis, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, destinato a coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA (allegato 5 del D.P.C.M.)

Per il percorso di completamento di cui al comma 1, lett. b), il costo massimo complessivo, tenuto conto del percorso già sostenuto in qualsiasi delle sedi già accreditate, non può superare l’importo di euro 2.500.

FONTE: “Obiettivo Scuola”
25/2/2025

DECRETO MINISTERIALE 156 DEL 24 FEBBRAIO 2025 (autorizzazione posti e modalità selezione)
ALLEGATO A (ripartizione dei posti)
ALLEGATO B (criteri di selezione PERCORSI DA 60 CFU)
DECRETO MINISTERIALE 148 DEL 24 FEBBRAIO 2025 (riserva dei posti)
ALLEGATO A (criteri di selezione PERCORSI 30 CFU-all.2)