Domande di part time a. s. 2025-26 a Vicenza e provincia, scadenza per la presentazione 15 marzo

L’Ufficio di Ambito Territoriale di Vicenza, con circolare del 24 febbraio scorso, fissa regole e scadenza della domanda di part time.

Il termine di scadenza della presentazione delle domande è al solito il 15/03/2025.

Le domande possono essere relative a:

a) trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per personale già in ruolo (mod A);

b) modifica dell’orario e/o della tipologia dell’attuale rapporto di lavoro a tempo parziale (mod A);

c) di rientro al tempo pieno (mod B).

Le domande vanno presentate al Dirigente Scolastico della scuola di titolarità allegando alle stesse eventuale documentazione attestante i requisiti di precedenza in caso di esubero.

La concessione del part time è subordinata al limite del 25% della dotazione organica complessiva a livello provinciale, di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso o posti o di ciascun ruolo.

Quindi se per la propria classe di concorso o profilo professionale tale percentuale è già satura, non possono essere accolte nuove domande.

Inoltre l’art. 73 del decreto legge n. 112 del 25/06/2008 convertito in legge n. 133 del 06/08/2008, successivo alla sottoscrizione del CCNL 29/11/2007, ha modificato il regime giuridico del part time nel senso che la sua concessione non è automatica ma è subordinata ad una valutazione discrezionale dell’amministrazione di appartenenza, conseguentemente il Dirigente Scolastico ha la facoltà di rigettare l’istanza in caso di pregiudizio alla funzionalità complessiva della scuola.

Il Dirigente Scolastico che si trovi a dover respingere una richiesta di part time deve indicare in modo chiaro e dettagliato le motivazioni. In primis per permettergli eventualmente di ripresentare nuova istanza con diverse modalità, nonché per tutelare l’Amministrazione in caso di contenzioso da parte dell’interessato.

L’orario minimo richiesto non può, di norma, essere inferiore al 50% dell’orario pieno (per la scuola dell’infanzia minimo 13 ore di servizio).

Le domande di rientro anticipato a tempo pieno (prima della scadenza del biennio) devono essere opportunamente motivate, preventivamente valutate e autorizzate dal DS della propria Istituzione Scolastica e successivamente validate dal Dirigente dell’UAT (art. 11, O.M. 446/97).

Pertanto, non possono essere considerate confermate fino al termine dell’intero iter descritto.

Si precisa che dopo il termine del 31/03/2025 nessuna modifica e/o ritiro di domande presentate sarà accettata (solo per eventuali motivi didattici opportunamente giustificati dai DS).

Per il personale neo immesso in ruolo dal 01/09/2025 le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dovranno essere presentate alle segreterie Scolastiche e assunte a protocollo entro 10 giorni dalla nomina in ruolo.

In caso di trasferimenti e/o ai passaggi di ruolo di personale in part time è

Necessario che entro 5 giorni dall’avvenuto trasferimento i docenti interessati rettifichino i dati relativi alla sede di titolarità e/o classe di concorso /profilo e confermino la domanda di tempo parziale alla scuola di nuova titolarità.