MIM, gli enti certificatori di lingue per il personale scolastico

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il nuovo elenco degli enti certificatori di competenze linguistico-comunicative per il personale scolastico. Il decreto, pubblicato lo scorso 21 novembre, definisce gli otto enti autorizzati a rilasciare certificazioni linguistiche valide per l’anno scolastico 2024/2025 e per i successivi tre anni.

Si conclude così l’iter procedurale avviato nel 2022, anno in cui venivano definiti i requisiti per gli enti certificatori e le procedure per la loro selezione. L’iter ha previsto una prima fase di presentazione delle candidature (dal 1° marzo al 30 giugno 2023), seguita da una fase istruttoria condotta da una commissione ministeriale appositamente nominata a maggio 2022. A seguito della valutazione delle candidature, gli enti non ammessi hanno avuto la possibilità di presentare controdeduzioni entro il 7 agosto 2024.

Delle 56 istanze presentate da 40 enti, solo 8 hanno superato l’intero processo di valutazione e sono stati inclusi nell’elenco definitivo.

Per la lingua inglese sono stati accreditati cinque enti:

  • British Institutes
  • Cambridge University Press & Assessment
  • Educational Testing Service (ETS)
  • Pearson Education Limited
  • Trinity College London.

Per il francese, lo spagnolo e il tedesco, è stato riconosciuto un ente per ciascuna lingua: rispettivamente

  • France Education International
  • Instituto Cervantes e
  • Goethe-Institut.

Il decreto ministeriale specifica, per ciascun ente, i livelli del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER) e le corrispondenti certificazioni rilasciate.

Il decreto, poi, sottolinea l’importanza del monitoraggio continuo dell’attività degli enti certificatori da parte dell’Amministrazione, prevedendo l’esclusione automatica dall’elenco in caso di perdita dei requisiti previsti dal D.M. 62/2022.

Ricordiamo che a ottobre 2023, il Ministero, con apposito decreto, aveva prorogato di un ulteriore anno scolastico (2023/2024) la validità dell’elenco precedente.

FONTE: “Orizzonte Scuola”