Approfondimenti sulle novità del CCNL 19-21: i 3 giorni di permesso retribuiti anche per i docenti a tempo determinato

A partire da questo articolo, faremo una serie di approfondimenti sulle più importanti novità apportate dal contratto nazionale del comparto scuola da poco vigente, per fornire qualche strumento e conoscenza in più ai nostri iscritti.

Iniziamo con una delle maggiori conquiste raggiunte con l’ultimo contratto, ovvero il riconoscimento anche per il personale a tempo determinato (con incarico al 30 giugno o al 31 agosto) del diritto ad usufruire di 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari durante l’anno scolastico.

Nello specifico all’art. 35 C.12 CCNL 2019-2021 è specificato che: “Il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ivi compreso quello di cui al comma 5, ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. Per il personale ATA tali permessi possono anche essere fruiti ad ore, con le modalità di cui all’art. 67 (permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari).”

Lo stesso diritto era già da tempo riconosciuto ai docenti a tempo indeterminato. Il CCNL 2006/09 all’art. 15 comma 2 recita “Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione”

I docenti, sia a tempo indeterminato che determinato, pertanto, a domanda da presentarsi, salvo urgenze, almeno tre giorni prima al dirigente scolastico, hanno “diritto” ad usufruire di questi tre giorni di permesso per motivi personali o familiari.

Non è necessario presentare alcuna “certificazione”, ma è sufficiente autocertificare il motivo della richiesta. Essendo un diritto, non è potere del dirigente scolastico negare il permesso, né sindacare sulla motivazione per la quale il docente chiede il permesso. Il dirigente pertanto deve solo prendere atto della richiesta. Il dirigente può negare solo nel caso in cui nella richiesta non sia autocertificata la motivazione.