CCNL scuola, quali sono le novità principali?

Il CCNL 2019-21 ha avuto la firma definitiva lo scorso 18 gennaio; tutte le sigle sindacali hanno sottoscritto l’ipotesi, ad eccezione della UIL scuola. Dal 19 gennaio diventano quindi effettive alcune novità previste dal contratto, che sintetizziamo di seguito.

GLO nelle 40 ore dei consigli di classe
Le ore di attività svolte per i gruppi di lavoro operativo per l’inclusione (GLO) sono comprese nel monte ore (40h) previste per le attività collegiali dei consigli di classe e di interclasse (art. 44 comma 3 lettera b).

Formazione considerata servizio a tutti gli effetti
Il nuovo contratto stabilisce che l’attività di formazione è considerata servizio a tutti gli effetti. Di regola per i docenti la formazione si svolge in orario non coincidente con le ore destinate all’attività di insegnamento. Si possono prevedere ore di formazione oltre il monte ore previsto per le attività funzionali (40h+40h), che devono essere remunerate con compensi, anche forfettari, fissati dal contratto d’istituto, a carico del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (FMOF).

Attività a distanza
Si può prevedere lo svolgimento a distanza delle attività funzionali all’insegnamento che non abbiano carattere deliberativo. In questo novero vengono considerate anche le 2 ore settimanali di programmazione dei docenti della scuola primaria. Questa modalità deve essere inserita nel regolamento d’istituto.

Supplenze per i docenti di ruolo (ex art. 36)
Il nuovo contratto chiarisce che i docenti di ruolo inseriti nelle GPS possono accettare una supplenza al 30 giugno o al 31 agosto non solo per altra classe di concorso o grado, ma anche per altra tipologia di posto – e quindi un docente su posto comune può accettare una supplenza su posto di sostegno (o viceversa). Il nuovo contratto chiarisce anche che si può accettare una supplenza solo per posti interi – e quindi non si possono accettare supplenze su spezzoni.

Mobilità: deroghe al vincolo triennale
Il contratto rimanda alla contrattazione integrativa nazionale, in deroga al vincolo triennale sulla mobilità, per alcune categorie di docenti:

  • i genitori con figli di età inferiore ai 12 anni
  • caregivers che assistono persone con disabilità grave
  • ed infine il personale della scuola con disabilità e invalidità civile superiore ai 2/3.

Congedo di paternità obbligatorio
Con il nuovo CCNL il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente (dieci giorni lavorativi, che possono essere presi tra i due mesi precedenti la data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi alla nascita), istituito dalla legge 28 giugno 2012 n. 92, viene previsto anche per il personale della scuola.

Congedi per le donne vittime di violenza
Il nuovo contratto della scuola prevede un aumento dei giorni di congedo per questa situazione: si passa dai 90 giorni del contratto per il periodo 2016/2018 ai 120 del contratto per il periodo 2019/2021.