Visite fiscali, iniquità tra pubblico e privato

Lo scorso 3 novembre, con la sentenza n. 16305, il Tar del Lazio ha affermato che il mantenimento di fasce orarie di reperibilità diverse tra i lavoratori del settore pubblico e quelli del privato rappresenta una ingiustificata disparità di trattamento, perché la malattia non può essere trattata in modo differente tra i due rapporti di lavoro.

Attualmente i dipendenti del settore privato hanno le seguenti fasce di reperibilità:

  • 10- 12, 17-19 esclusi festivi

Per contro i dipendenti della PA hanno le seguenti fasce:

  • 9-13, 15-18 inclusi i festivi

Il Tar del Lazio considera che il  Decreto Ministeriale n. 206 del 17 ottobre 2017, non rispetti il principio di uguaglianza stabilito dall’art. 3 della nostra Costituzione. Questi controlli ripetuti, uniti a una restrizione delle ipotesi di esclusione dall’obbligo di rispettarle, sembrano piuttosto diretti a dissuadere dal ricorso al congedo per malattia, in contrasto con la tutela sancita dalla Carta costituzionale dall’art. 32, secondo il quale “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”.

La pronuncia del TAR non significa che da domani cambiano le regole. Purtroppo bisognerà aspettare la riscrittura del decreto alla luce delle indicazioni giunte dal TAR. Bisognerà riscrivere gli orari di reperibilità per i dipendenti, sia pubblici che privati, così come gli orari delle esenzioni per malattia e infortunio sul lavoro.