Firmato il CCNL 2019-2021 comparto istruzione e ricerca: principali novità
Sul sito dell’Aran è stata pubblicata l’ipotesi di contratto del comparto istruzione e ricerca firmata il 14 luglio dalle Organizzazioni Sindacali. Al momento la sola UIL non lo ha firmato, in particolare perché ritiene che non ci sia stata una adeguata valorizzazione del lavoro del personale Ata e il lavoro delle segreterie sia stato precarizzato.
FLC CGIL, CISL SCUOLA, GILDA UNAMS, SNALS e ANIEF hanno invece sottoscritto il contratto scaricabile qui: TESTO CCNL 2019/2021
Ricordiamo che le norme riguardano tutto il comparto istruzione e ricerca, quindi anche l’università e l’AFAM.
All’art. 1 c. 16 è precisato che: Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione, nei limiti del d.lgs. n. 165 del 2001, i CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, ove compatibili e/o non sostituite dalle previsioni del presente CCNL e dalle norme legislative.
Pertanto tutto quello che non viene modificato dal presente contratto resta in vigore.
Di seguito una sintesi delle principali novità.
- Permessi personale a tempo determinato
L’art. 35 c. 12 prevede che per il personale docente e ATA assunto a tempo determinato, con contratto al 31 agosto o 30 giugno, sia possibile fruire di tre giorni di permesso retribuito per motivi personali per anno scolastico. Per il personale ATA questo permesso può essere fruito anche ad ore.
- Formazione
Dopo anni di confusione in merito alla formazione e ai presunti obblighi dei docenti, si chiarisce all’art. 36 c. che: Per il personale docente, la formazione avviene in orario non coincidente con le ore destinate all’attività di insegnamento di cui all’art. 43 (Attività dei docenti). Le ore di formazione ulteriori rispetto a quelle di cui all’art. 44, comma 4 (Attività funzionali all’insegnamento) sono remunerate con compensi, anche forfettari stabiliti in contrattazione integrativa, a carico del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa di cui all’art. 78.
L’attività di formazione obbligatoria dovrà essere approvata nel piano annuale delle attività. Deve essere in orario non coincidente con le ore di lezione e deve ricadere nelle attività funzionali all’insegnamento. Nello specifico deve ricadere nelle attività collegiali. Qualora si superi il tetto delle 40h, potranno essere previsti compensi anche forfettari.
- GLO – Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione
In questi anni gli incontri del GLO erano rimasti in un limbo, con un presunto obbligo che sembra spesso solo volontariato. Con il nuovo contratto all’art. 44 c. 3 lettera b si chiarisce che andranno a ricadere tra le attività previste per i consigli di classe, interclasse e intersezione.
- Attività collegiali e programmazione della scuola primaria a distanza
L’art. 44 c.6 prevede che con il Regolamento d’Istituto sarà possibile prevedere a distanza lo svolgimento delle due ore di programmazione della scuola primaria e di alcune attività collegiali che però non devono avere carattere deliberativo.
- Sanzioni disciplinari
C’è da sottolineare che per il personale docente ed educativo tutto quello che riguarda la responsabilità disciplinare è stato rinviato ad una apposita sessione contrattuale, da tenersi entro il luglio del 2024. Stessa cosa era avvenuta anche con il precedente contratto, questa sessione contrattuale non fu mai avviata e sono rimaste in vigore le norme del contratto 2006/2009. Tali norme fermano al richiamo scritto e alla censura il potere sanzionatorio dei dirigenti scolastici. Eventuali procedimenti disciplinari più importanti sono demandati all’Ufficio Scolastico provinciale.
- Rideterminazione di alcuni compensi
Per i docenti:
- Le ore aggiuntive per i corsi di recupero passano da 50 a 55 euro lordi
- Le ore aggiuntive di insegnamento passano da 35 a 38,50 euro lordi
- Le ore aggiuntive non di insegnamento passano da 17,50 a 19,25 euro lordi
- Questione Part-time non risolta
Tra le questioni da chiarire, resta quella delle attività funzionale per i docenti in part-time (attualmente questi devono presenziare a tutte le attività collegiali), ma più in generale anche su come debba essere articolato l’orario di insegnamento per gli insegnanti che optano per il tempo parziale.