Assenze per covid a.s. 2022-23: valgono ancora come ricovero ospedaliero?
In molti si chiedono se la cessazione dello stato di emergenza e dello stato di pandemia influiscano sulle assenze per malattia da Covid.
A fare chiarezza sulla materia è stato il parere 415/2022, del Dipartimento della Funzione Pubblica, che fornisce alcune utili indicazioni sull’argomento, perché tra i docenti vi sono ancora assenze dovute a casi di covid, post covid e long covid.
Secondo la normativa in vigore, il comma 1 dell’articolo 87 del decreto legge n. 18 del 2020, dispone che “Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto…”.
Si tratta di una normativa che, nonostante la cessazione dello stato di emergenza, intervenuta in data 31 marzo 2022, non è decaduta, in quanto non abrogata o modificata da altre fonti normative.
Pertanto, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in caso di accertata positività al Covid-19, l’assenza per malattia è equiparata, sotto il profilo della retribuzione, al ricovero ospedaliero come disciplinato nei relativi CCNL di Comparto e non è ricompresa nel computo del periodo di comporto.