Congedi parentali, l’indennità estesa fino al 12esimo anno del figlio
Dal 13 agosto sono entrati a pieno regime le novità normative in materia di congedo parentale, maternità e paternità previste dal decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022.
Viene introdotto il congedo di paternità obbligatorio: tale misura consente al padre lavoratore di fruire di un periodo di congedo di 10 giorni lavorativi, (non frazionabili ad ore e fruibili anche in via non continuativa) e autonomo rispetto a quello della madre.
In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi. Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.
Per i giorni di congedo di paternità obbligatorio è riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione.
Il nuovo congedo di paternità obbligatorio può essere fruito a partire dai due mesi prima della data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita del figlio e in caso di morte perinatale del figlio.
Il congedo parentale per genitori lavoratori dipendenti prevede che fino al dodicesimo anno di vita del figlio spetti a ciascun genitore lavoratore un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione per tre mesi, non trasferibili all’altro genitore. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione.
Di seguito una tabella che sintetizza tutti i tipi di congedo parentale usufruibili da entrambi i genitori: