Percorsi abilitanti 60 e 36 CFU: come sarà possibile svolgere il tirocinio diretto entro la fine della scuola?

Com’è noto i percorsi abilitanti sono articolati in diverse tipologie a seconda dei requisiti soggettivi di cui sono in possesso i candidati.

In particolare, per i NON VINCITORI DI CONCORSO, possiamo distinguere:

  • Percorsi abilitanti da 30 CFU (Allegato 2) rivolti ai docenti con tre anni di servizio svolti negli ultimi 5 anni di cui almeno un anno di servizio specifico
  • Percorsi abilitanti da 60 CFU (Allegato 1) rivolti ai laureati e ai laureandi che non siano in possesso dei tre anni di servizio. Possono iscriversi a questo percorso anche coloro che siano in possesso dei 24 CFU, chiedendone il riconoscimento e frequentando di fatto un percorso da 36 CFU.

Per quanto riguarda invece i percorsi dei VINCITORI di concorso, possiamo distinguere:

  • Percorsi abilitanti da 30 CFU (Allegato 2) rivolti ai docenti con tre anni di servizio svolti negli ultimi 5 anni di cui almeno un anno di servizio specifico
  • Percorsi abilitanti da 36 CFU (Allegato 5) rivolti ai vincitori di concorso in possesso dei 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022.

N.B. Tralasciamo volutamente altri due tipi di percorsi (Allegato 3 e Allegato 4) che costituiscono ipotesi assai residuali.

L’articolazione dei percorsi

Ogni percorso abilitante presenta una diversa struttura. In particolare ci soffermiamo qui sui problemi connessi allo svolgimento del “tirocinio” diretto e indiretto, tenendo conto che questi devono essere svolti interamente in presenza.

Per quanto concerne il tirocinio diretto occorre considerare che ai sensi dell’art. 7 comma 3 del DPCM 4 agosto 2023, per ogni CFU o CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nei gruppi-classe è pari ad almeno 12 ore. Diversamente, per il tirocinio indiretto il DPCM non fornisce indicazioni sulla corrispondenza fra ore\CFU quindi sono le università a decidere in autonomia.

In particolare:

  • Il percorso abilitante da 60 CFU (Allegato 1) prevede ben 15 CFU di tirocinio diretto (corrispondenti a 180 ore) e 5 CFU di tirocinio indiretto.
  • Il percorso abilitante da 36 CFU (Allegato 5) per i “vincitori di concorso” prevede 10 CFU di tirocinio diretto e 3 CFU di tirocinio indiretto.
  • Il percorso abilitante da 30 CFU (Allegato 2) non prevede tirocinio diretto ma prevede 9 CFU di tirocinio indiretto.

Ricordiamo inoltre che coloro che sono in possesso dei 24 CFU e che si iscrivono al percorso da 60 CFU, ai sensi dell’art. 8 comma 1 del DPCM 4 agosto 2023, ottengono il riconoscimento dei 24 CFU, fermi restando almeno 10 CFU o CFA di tirocinio diretto. Ai fini del completamento del percorso di formazione iniziale, l’offerta formativa è definita dall’allegato 5 DPCM 4 agosto 2023.

Il tirocinio DIRETTO

L’aspetto più problematico riguarda lo svolgimento del “tirocinio diretto“, che deve essere svolto a scuola. Com’è noto, i percorsi abilitanti sono in partenza proprio in queste settimane e in diverse università non partiranno prima della fine del mese. Bisogna poi considerare che l’avvio del “tirocinio a scuola” non è sempre immediato in quanto presuppone, non solo l’individuazione di una scuola disposta ad accogliere il tirocinante, ma anche la stipula di un’apposita convenzione fra l’università e la scuola. Insomma, nella migliore delle ipotesi i tirocini potranno iniziare dopo Pasqua.

Come è possibile conseguire 180\120 ore di tirocinio entro la fine della scuola, quindi entro inizio giugno? Si tratta di un’impresa proibitiva specie per docenti che sono già in servizio, nella maggior parte dei casi su cattedre intere.

Facciamo un esempio concreto: un tirocinio di 5 ore al giorno x 5 giorni settimanali = 25 ore settimanali x 4 settimane = 100 ore. Saremmo comunque ancora lontani dalle 180 ore richieste.

Il riconoscimento dei CFU

Ad attenuare parzialmente la situazione, bisogna considerare che:

  • Per coloro che sono iscritti al percorso da 60 CFU, nel caso in cui vengano riconosciuti i 24 CFU, bisogna fare riferimento all’Allegato 5, il quale prevede 120 ore di tirocinio (in luogo dei 180 previsti dall’Allegato 1). Purtroppo di questa abbreviazione non possono godere coloro che non sono in possesso dei 24 CFU.
  • Inoltre, le Linee Guida (Allegato B al DPCM 4 agosto 2023) prevedono che possono essere riconosciuti fino a 5 CFU per attività di tirocinio diretto e indiretto. Il punto è confermato dalla nota 7845 del 28 giugno 2024 dove si afferma che “non sembrano sussistere, peraltro, motivi ostativi al riconoscimento delle attività didattiche documentate svolte dagli aspiranti docenti nel corso delle supplenze nell’ambito del tirocinio, fermo restando quanto previsto all’allegato B del D.P.C.M”.
  • La normativa consente inoltre il 30% di assenze per “ciascuna attività formativa”, tirocinio compreso.

Cosa ricomprendere nelle attività di tirocinio

Nonostante i suddetti riconoscimenti e la possibilità di usufruire del margine di assenze consentite, in alcuni casi sarà davvero proibitivo raggiungere il monte ore richiesto (pensiamo ai candidati che non hanno i 24 CFU, non hanno anni di servizio alle spalle e lavorano su cattedra intera).

Con la nota 7845 del 28 giugno 2024, relativamente ai percorsi abilitanti 2023/2024, il MUR aveva dato indicazioni alle università. Già in quell’occasione, la C.R.U.I. (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) aveva rappresentato il problema di concentrare, tra la fine del mese di settembre e i mesi di novembre-dicembre, le ore previste di tirocinio diretto da svolgersi presso le scuole, atteso che, con elevata probabilità, anche i corsisti potevano essere impegnati in attività di docenza.

Si tratta esattamente dello stesso problema che si presenta per i prossimi mesi, semmai aggravato dal fatto che il tempo disponibile prima della fine della scuola sembra essere addirittura inferiore e dal fatto che i vincitori di concorso devono conseguire l’abilitazione entro il 31 agosto (tra l’altro la nota n. 7353 del 4 aprile indica come termine dei percorsi il 18 luglio 2025).

Al fine di favorire il raggiungimento del numero di ore previste, nella nota dello scorso anno si indicavano alcune attività che potrebbero essere ricomprese nel tirocinio, laddove compatibili con il relativo periodo di svolgimento, quali:

  • corsi di recupero organizzati dalle scuole secondarie di secondo grado per gli studenti con sospensione del giudizio (debito formativo) per valutazioni, ottenute in sede di scrutinio finale, inferiori a sei decimi in una o più discipline;
  • coinvolgimento dei tirocinanti nelle attività concernenti P.C.T.O. e stage di studenti del terzo e quarto anno di licei, istituti tecnici, istituti professionali presso enti o aziende;
  • per le scuole che siano soggetti attuatori o che vi abbiano aderito, partecipazione del corsista-tirocinante alle attività didattiche afferenti lo sviluppo dei progetti P.N.R.R. contro la dispersione scolastica e la riduzione dei divari territoriali, attuazione del Piano Scuola 4.0, ovvero realizzazione di percorsi didattici, formativi e di orientamento per alunni e studenti finalizzati a promuovere l’integrazione, all’interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione, nonché quelle linguistiche;
  • coinvolgimento dei tirocinanti nelle attività riconducibili al c.d. “Piano Estate”, nel caso in cui l’istituzione scolastica vi abbia aderito;
  • affiancamento e collaborazione nella progettazione, realizzazione, verifica e valutazione delle attività didattiche con particolare riguardo alla personalizzazione degli interventi, allo sviluppo delle competenze, disciplinari e trasversali, all’integrazione dei soggetti con disabilità;
  • partecipazione e attività osservative da condursi in seno a: dipartimenti, commissioni, gruppi di lavoro finalizzati alla redazione, revisione e periodico aggiornamento della documentazione di istituto, allo sviluppo dei progetti in corso, all’autovalutazione e al miglioramento dei processi, all’orientamento in uscita, all’inclusione;
  • partecipazione al lavoro collegiale di pianificazione, anche in chiave orientativa, di interventi finalizzati al recupero o al potenziamento degli apprendimenti.

È utile richiamare, nel quadro complessivo, anche l’allegato A al D.M. 20 giugno 2014 n. 487 che prevedeva nell’ambito delle attività di tirocinio:

  • osservazione nella classe del tutor o in altre classi;
  • osservazione dei diversi ambienti di lavoro scolastico e interviste alle diverse figure presenti;
  • attività didattiche a classe intera o con gruppi allievi (con la supervisione del tutor) quali ad esempio lavori di gruppo, appoggio a gruppi differenziati di allievi, brevi spiegazioni e lezioni, interrogazioni, laboratorio, altre attività e progetti previsti dal POF;
  • partecipazione alle riunioni degli organi collegiali (collegio docenti, consiglio di classe) e di dipartimenti, commissioni, gruppi di lavoro, redazione e correzione di verifiche, elaborazione di materiale didattico, progettazione di unità di apprendimento;
  • partecipazione ad attività in sedi esterne alla scuola e/o sul territorio (convegni, visite didattiche, gite scolastiche, ecc).

FONTE: “Obiettivo Scuola”
7/4/2025