Sanzioni in caso di rinuncia alla supplenza
SUPPLENZE DA GAE/GPS
◼ Chi non presenta la domanda delle 150 preferenze, per quell’anno scolastico non potrà ricevere incarichi dall’ufficio scolastico provinciale (ovviamente!); potrà ricevere da GI supplenze brevi oppure 31/8 o 30/6 in caso di esaurimento GAE/GPS.
◼ Chi indica solo alcune sedi della provincia per una determinata classe di concorso, sarà considerato rinunciatario per quell’a.s. per tutte le sedi per cui non ha espresso preferenza. Questo significa che se in un turno di nomina, arrivati alla posizione del candidato, non ci fossero disponibilità su cui accontentare le sue richieste, questo comporterebbe la mancata assegnazione dell’incarico dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento.
Chi RINUNCIA alla SUPPLENZA ASSEGNATA o NON PRENDE SERVIZIO non potrà conseguire altre supplenze al 31/8 o al 30/6 per tutte le cdc/tutti i posti/gradi di istruzione, per quell’a.s., ma solo supplenze brevi da Graduatoria di Istituto.
ECCEZIONE: La sanzione non si applica se il Docente sia già in servizio per una supplenza conferita dalla GI e non intenda lasciarla per altra conferita da GAE/GPS.
◼ Chi assunto servizio e lo ABBANDONA non potrà conseguire altre supplenze al 31/8 o al 30/6) per tutte le cdc/tutti i posti/gradi di istruzione per tutta la durata delle GAE/GPS, ma potrà ricevere da GI supplenze brevi.
SUPPLENZE DA GRADUATORIA DI ISTITUTO
◼ Chi, al momento dell’aggiornamento delle GPS, non ha compilato l’apposita sezione GI e non ha indicato le 20 scuole per cdc non potrà ricevere convocazioni e richieste di disponibilità dalle scuole per il biennio di validità delle GI,
◼ Potrà ricevere supplenze da GPS, se compila l’istanza annuale delle 150 preferenze.
◼ Chi, interpellato da una scuola via mail per eventuale disponibilità, rinuncia alla convocazione o non assume servizio dopo l’accettazione oppure non risponde alla convocazione nei termini previsti, perde la possibilità di conseguire supplenze, per quell’a.s., dalla specifica GI (di quella scuola), sia per il medesimo insegnamento sia per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione.
◼ Chi, assunto servizio, lo ABBANDONA non potrà conseguire altre supplenze da GI per tutte le cdc/tutti i posti/gradi di istruzione (tutte le scuole), per tutta la durata delle GI, ma potrà ricevere supplenze da GPS, se compila l’istanza annuale delle 150 preferenze
ECCEZIONE: La sanzione non si applica se il Docente ha già accettato altra supplenza.
QUANDO SI PUO’ ABBANDONARE UNA SUPPLENZA PER UN’ALTRA?
L’unico caso è se si risulta assegnatari da una supplenza da GPS mentre si sta facendo una supplenza breve.
Se si è accettato uno spezzone di 6 ore o meno da GI al 30/06, non si può abbandonare la supplenza, ma si può completare l’orario di insegnamento.
Non si può abbandonare una supplenza breve per un’altra breve anche se quest’ultima è di consistenza o durata maggiore.