GPS, come si calcola il punteggio di servizio specifico e aspecifico

In questi giorni, dopo la pubblicazione delle GPS e il primo turno di nomina delle supplenze effettuato dall’UAT Vicenza, ci viene spesso chiesto se è corretto il punteggio di servizio attribuito dal sistema.

Pensiamo quindi di fare cosa gradita ricordando ai colleghi come viene calcolato il punteggio dei servizi prestati.

La normativa di riferimento è l’Ordinanza Ministeriale n. 88/2024 e le allegate tabelle titoli, che prevedono la valutazione del servizio come specifico o come aspecifico, similmente alle O.M. 112/2022 e 60/2020 valide per i bienni precedenti.

In base a questa ordinanza viene considerato servizio specifico (voce C.1 dell’istanza GPS, valutato 12 puti per annualità) il servizio prestato nella stessa classe di concorso per cui si richiede la valutazione, nonché il servizio prestato su sostegno, ma solo se svolto nello specifico grado.

La voce C.2 (servizio aspecifico, valutato 6 punti per annualità) prevede che venga considerato come aspecifico il servizio prestato su altra classe di concorso, anche di altro grado nonché il servizio svolto su posto di sostegno su grado\ordine diverso di scuola.


L’art. 15 comma 1 dell’Ordinanza Ministeriale afferma che ciascun servizio va inserito su una sola graduatoria a scelta dell’interessato, per la quale sarà valutato come specifico; per avere 12 punti annuali ai sensi del punto C.1 però deve essere prestato sulla specifica classe di concorsoo su posti di sostegno agli alunni con disabilità sullo specifico grado rispetto alla quale si chiede la valutazione.

Basta quindi caricare solo il servizio specifico dove si è prestato, il sistema provvederà ad assegnarlo a caduta come servizio aspecifico sulle altre classi di concorso inserite in GPS.

Il servizio aspecifico va indicato solo in due casi:

  1. La graduatoria per cui il servizio sarebbe specifico non è fra le graduatorie richieste (per esempio perché il docente ha svolto servizio in una certa classe di concorso in cui è di ruolo e non può inserirsi per la stessa classe di concorso).
  2. Il servizio è stato prestato per “Religione cattolica” (RELI) o “Attività alternative alla religione cattolica” (ALRE).