Ferie, docenti precari al 30 giugno hanno diritto al pagamento. Sentenza Cassazione.
Con ordinanza n. 16715/2024 la Corte di Cassazione ha stabilito che il docente a tempo determinato non può essere considerato in ferie nei giorni compresi tra la fine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno.
Il caso, definito in Cassazione con l’attuale ordinanza, nasce dal ricorso di una docente che, tra il 2014 e il 2017, ha lavorato con contratti a tempo determinato al 30/06 e che veniva collocata d’ufficio in ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e, in particolare, nei giorni tra l’8 Giugno e il 30 Giugno di ciascun anno, nonostante la docente non avesse mai richiesto di usufruirne.
Un aspetto essenziale che tutti i docenti devono considerare è la richiesta esplicita per le ferie. Le ferie devono essere richieste direttamente dal docente e autorizzate dal dirigente scolastico; non è possibile, quindi, essere collocati in ferie senza una richiesta esplicita da parte del docente stesso.
Tuttavia, secondo l’interpretazione del Ministero dell’Istruzione, sostenuta anche dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, i periodi di sospensione delle lezioni vengono automaticamente sottratti dal monte ferie spettante ai docenti, indipendentemente dal fatto che abbiano formalmente richiesto le ferie o meno.
La Corte di Cassazione ha chiarito due concetti fondamentali:
- Disponibilità del docente durante la sospensione delle lezioni: durante il periodo di sospensione delle lezioni, il docente rimane a disposizione del datore di lavoro per svolgere tutte le attività funzionali all’insegnamento;
- Obbligo di informazione da parte del datore di lavoro: il dirigente scolastico ha l’obbligo di informare il docente, in modo accurato e tempestivo, dell’esistenza di ferie non godute.
Pertanto, il docente a tempo determinato che non ha espressamente chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il Dirigente Scolastico dimostri di averlo espressamente invitato a goderne, con specifico avviso (in forma scritta) della perdita, in caso contrario, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva. L‘ordinanza n.16715/2024 della Corte di Cassazione è di grande importanza in quanto, oltre a ribadire i principi giuridici su cui si sono fondate anche le precedenti pronunce, smentiscel’interpretazione ministeriale secondo cui nei periodi di sospensione delle lezioni i docenti sarebbero automaticamente in ferie, confermando l’illegittimità della decurtazione di tutti i giorni di interruzione delle lezioni.