Le ferie dei docenti precari

Nel presente articolo cercheremo di chiarire i principali aspetti della questione, sempre controversa, delle ferie spettanti ai docenti assunti a tempo determinato.

  • QUANTI GIORNI DI FERIE SPETTANO?

Il CCNL stabilisce che le ferie per il personale assunto a tempo determinato sono calcolate in maniera proporzionale al servizio prestato, tenendo conto che

i docenti a tempo determinato con tre anni di servizio o meno hanno diritto a 30 giorni di ferie l’anno (360 giorni), mentre quelli con più di tre anni a 32.

Questa quota di ferie deve essere rapportata al periodo di servizio effettivamente prestato, cioè ai giorni inclusi nel contratto. Se per esempio un docente con cinque anni di servizio alle spalle ha un contratto pari a 295 giorni, le ferie saranno calcolate con la seguente proporzione:

360 : 32 = 295 : X

X = 26 giorni di ferie

I giorni di ferie non sono legati al numero di ore settimanali di servizio, ma al numero di giorni inclusi nel contratto.

  • QUALI SONO LE ASSENZE CHE INCIDONO SUL NUMERO DI FERIE SPETTANTI?

Le ferie del personale a tempo determinato non si riducono a seguito di:

  • assenze retribuite per intero (congedi di maternità, congedi parentali, permessi retribuiti, permessi legge 104, permessi per lutto o matrimonio)
  • assenze retribuite in modo parziale (congedo parentale retribuito al 30%, malattie retribuite al 90% o al 50%)

Le ferie, invece, si riducono per:

  • le aspettative non retribuite per motivi familiari, di lavoro o di studio;
  • il congedo biennale per assistenza ai sensi della legge 104/92 anche se retribuito.
  • QUANDO È POSSIBILE FRUIRE DELLE FERIE?

La fruizione delle ferie del personale scolastico è regolata dall’articolo 1 comma 54 della legge 22/2012, che afferma: “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, che vengono definiti dai calendari scolastici regionali, fatti salvi i giorni dedicati agli scrutini ed agli esami di stato”. La fruizione delle ferie è, quindi possibile per i docenti con contratto al 30/06:

  • dal primo di settembre fino alla data di avvio delle attività educative o didattiche;
  • durante le sospensioni dovute alle vacanze natalizie e pasquali;
  • durante l’anno scolastico per un massimo di 6 giorni, come da articolo 13 comma 9 del CCNL scuola;
  • durante le sospensioni dovute ad elezioni politiche, amministrative o referendarie;
  • tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, esclusi i giorni dedicati agli scrutini ed agli esami.
  • UN DOCENTE A TEMPO DETERMINATO PUÒ MONETIZZARE LE FERIE?

Prima dell’entrata in vigore della legge 22/2012 i docenti a tempo determinato fino al 30/06 monetizzavano per intero le loro ferie, da quella legge le regole sono cambiate.

I docenti supplenti o assunti fino al 30/06 potranno monetizzare le ferie, però solo quelli ottenuti dalla differenza fra i giorni totali di ferie e quelli di sospensione delle lezioni. Ad esempio, un docente con contratto dal primo di dicembre al 31 marzo avrà diritto a 11 giorni di ferie. Considerando che durante le vacanze natalizie le attività didattiche sono sospese per 9 giorni lavorativi il docente avrà diritto al pagamento di 2 giorni di ferie.

I docenti assunti fino al 31/08 non possono monetizzare le ferie, perché ne possono godere nei mesi di luglio e agosto. Tale eventualità si potrà comunque verificare nei seguenti casi:

  • decesso;
  • malattia;
  • infortunio;

risoluzione del contratto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta.