Speciale mobilità docenti 2024-25, al via le operazioni: tutte le info info utili per la compilazione della domanda
Come previsto dall’ordinanza ministeriale del 23 febbraio 2024 al via le procedure di mobilità del personale docente per l’anno scolastico 2024/2025. La piattaforma per inoltrare la domanda è attiva dalle ore 9 di oggi.
- SCADENZA: 16 marzo 2024
- ESITI: 17 maggio 2024
- TERMINE REVOCA DOMANDA: 13 aprile 2024
- PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: portale del Ministero dell’Istruzione, nella sezione dedicata alle Istanze on line (accesso con SPID)
Chi può presentare la domanda di mobilità?
✅ i docenti assunti in ruolo entro il 2022/2023 che non abbiano ottenuto movimento con preferenza puntuale nel biennio precedente (salvo deroghe);
✅ i docenti assunti a tempo indeterminato nell’a.s.2023/24 che rientrano in una delle deroghe previste comma 3-bis dell’art.2 del CCNI;
✅ i docenti che per l’anno scolastico 2023/24 hanno ottenuto trasferimento interprovinciale (su preferenza sintetica);
✅ i docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta;
✅ i docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art.59, comma 9-bis D.L.73/2021 assunti a tempo indeterminato nell’a.s.2022/23
✅ i docenti di sostegno di cui all’art.5-ter del D.L.228/21 assunti a tempo indeterminato nell’a.s.2023/24 con retrodatazione giuridica a.s. 2022/23.
Chi non può presentare la domanda di mobilità?
✅ i docenti che abbiano ottenuto la mobilità (per gli anni 2022/23 e 2023/24) e siano, quindi, nel triennio di permanenza su sede previsto dal CCNL su preferenza puntuale di sede in qualsiasi fase dei movimenti;
✅ I docenti assunti da GPS I fascia sostegno con contratto a tempo determinato 23/24;
✅ i docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art.59, comma 9-bis D.L.73/2021 assunti a tempo indeterminato nell’a.s.2023/24 nonché quelli assunti a tempo determinato nel 23-24.
Deroghe ai vincoli (art 1 comma 9 O.M.)
Le deroghe valgono per docenti e DSGA che rientrano nelle seguenti situazioni:
✅ genitori di figlio di età inferiore a 12 anni che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità. Nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
✅ coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
✅ coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001;
✅ coniuge o figlio di persona affetta da patologie di cui al D.L. 118/1971 art. 2, commi 2 e 3, (invalidità superiore 1/3).
Tale personale deve presentare una dichiarazione personale e la documentazione/certificazione comprovante la propria specifica situazione legittimante (a titolo esemplificativo, certificazioni relative all’invalidità e/o alla disabilità).
Classi di concorso accorpate (D.M. 255/2023: A01-17; A012-22; A024-25; A029-30; A048-49)
Nell’OM all’art. 14 comma 3 è chiarito che l’abilitazione per una delle classi di concorso oggetto di accorpamento consente il passaggio sull’altra classe di concorso accorpata.
Gli allegati utili per la domanda di mobilità
- Allegato D – Dichiarazione dell’anzianità di servizio scuola primaria
- Allegato D – Dichiarazione dell’anzianità di servizio scuola secondaria
- Allegato F – Dichiarazione di servizio continuativo
- Allegato G – Dichiarazione docenti beneficiari deroghe
- PLURIDICHIARAZIONE (Sostituisce dichiarazione personale, anagrafica, esigenze di famiglia, abilitazione specifica, titolo di sostegno, titoli posseduti).