Riforma classi di concorso della scuola secondaria, le novità
È entrato in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 2024 il decreto ministeriale 255/2023, che ha revisionato i requisiti di accesso ad alcune classi di concorso e realizzato accorpamenti tra insegnamenti di scuola secondaria di primo e secondo grado, in particolare per le classi di concorso A-01, A-12, A-22, A-30 e A-48, A-70 e A-71, caratterizzate da contenuti disciplinari e requisiti di accesso affini. Il decreto sulle nuove classi di concorso è un decreto che riguarda solamente sette classi di concorso, che sono state aggregate rispettivamente in un’unica classe di concorso al fine di renderle più flessibili e anche più elastiche, conferendo ad una serie di titoli di studio che ne erano privi una corrispondenza.
Il testo del decreto è scaricabile qui: TESTO DECRETO
VALIDITA’ DEI TITOLI DEL PREVIGENTE ORDINAMENTO
Come prima cosa è importante chiarire che per i docenti in possesso dei titoli di studio validi per il previgente ordinamento, oranon più idonei all’insegnamento alla luce del DM 255/23 non cambierà nulla, perché così come il DM 259 del 2017, anche il nuovo decreto ministeriale prevede che il “vecchio” titolo mantenga la validità sia ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali, sia per le procedure abilitanti che l’inserimento in GPS.
I crediti mancanti possono essere acquisiti tramite: “corsi di laurea (di previgente ordinamento, di primo livello, specialistica, magistrale, magistrale a ciclo unico) o di diploma accademico (di previgente ordinamento, di I livello, di II livello) e tramite corsi singoli universitari o accademici. Non sono computabili i CFU e CFA conseguiti tramite la tesi di laurea o di diploma accademico. “
Viene chiarito che per ogni annualità sono necessari 12 CFU, per semestralità si intendono 6 CFU.
Qui è possibile scaricare la tabella delle nuove classi di concorso e i relativi crediti: TABELLA A
E’ stata prevista una tabella di equiparazione per le classi di concorso A01- A12 – A22 e A30 con gli esami del vecchio ordinamento
GLI ACCORPAMENTI
Sono previsti alcuni accorpamenti tra alcune discipline tra scuola secondaria di I e II grado, resterà però la distinzione tra ruolo nella secondaria di I e nella secondaria di II grado attraverso i codici alfanumerici della gestione informatica. Le discipline interessate sono:
La FLCGIL ha rappresentato l’urgenza di un incontro di chiarimento, oggetto già di una ulteriore, precedente nota dell’8 febbraio, soprattutto in considerazione della prossima apertura della fase di aggiornamento delle GAE e delle GPS. Alla luce del DM 255/2023, infatti, appare necessario chiarire se i docenti già abilitati (ad es. a seguito del superamento del concorso ordinario bandito con il D.D. n. 499 del 21 aprile 2020) in una delle classi di concorso ora accorpate (es. A-01 e A17) possono considerarsi abilitati per entrambe le classi.
La necessità di una rapida definizione della questione è determinata, peraltro, dalla ricaduta del provvedimento anche sulle prossime operazioni di mobilità professionale relative all’a.s.2024/25. Infatti, sarà necessario mettere in chiaro se l’abilitazione già in possesso del docente nella classe di concorso di titolarità può essere considerato requisito valido per l’altra cdc appartenente al medesimo accorpamento, ai fini del passaggio di ruolo o di cattedra.
La “Tecnica della Scuola” risponde negativamente al seguente quesito:
“La tabella A del DM 255/2023 indica con precisione quali sono le classi di concorso che vengono accorpate sotto l’unica denominazione A048, cioè le precedenti classi A48 e A49. Nel relativo campo viene indicato quale titolo abilitante per detta classe anche il titolo di abilitazione sulla classe di concorso A049. La mia domanda è la seguente: Chi ha abilitazione sulla classe di concorso A049 (scuole medie) può quindi considerarsi abilitato nella nuova classe di concorso comune?”
La risposta viene così motivata: “Alla luce degli accorpamenti presenti nell’allegato A e a quanto dispone il decreto; l’unificazione delle classi di concorso non include la possibilità di insegnare nei due ordini di scuola, infatti l’art. 2 al comma 1 sancisce la distinzione dei ruoli della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado e al fine di sciogliere eventuali dubbi dei candidati all’art. 4 afferma che “sarà compito dell’Ateneo che ha conferito il diploma di laurea rilasciare, a chi ne fa richiesta, un certificato che attesti a quale singola classe di laurea magistrale è equiparato il titolo di studio posseduto”
La questione rimane quindi da chiarire.