Docenti neo immessi in ruolo a.s. 2023/24: come funzionerà anno di prova e formazione
Il 26 ottobre 2023 il MIM ha illustrato alle organizzazioni sindacali la bozza della nota annuale sul percorso di formazione e prova dei docenti neoassunti in ruolo o che hanno ottenuto il passaggio di ruolo.
IL PERCORSO
Il percorso, dopo la pubblicazione del Decreto Ministeriale n. 226/2022, conferma l’impianto dello scorso anno scolastico.
- La formazione ha una durata di 50 ore di impegno complessive.
- Si ripropone la possibilità del visiting a scuole innovative (su domanda) con un contingente del 10% pari a n. 4.313 docenti.
- I laboratori formativi potranno essere incentrati su tematiche considerate prioritarie, adottando forme organizzative che salvaguardino la flessibilità insita nelle metodologie e nelle diverse azioni didattiche, nel rispetto dei necessari tempi di attuazione.
Le ore sono così suddivise:
INCONTRI PROPEDEUTICI E DI RESTITUZIONE FINALE | max 6 ore |
LABORATORI FORMATIVI/VISITE A SCUOLE INNOVATIVE | 12 ore |
PEER TO PEER | 12 ore |
FORMAZIONE ON LINE | 20 ore |
CHI DEVE SOSTENERE L’ANNO DI PROVA
- I docenti al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo;
- I docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti.
- I docenti che, in caso di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa, devono ripetere il periodo di formazione e prova;
- I docenti assunti a tempo determinato dalle GPS I fascia sostegno e concorso straordinario bis.
- Per i docenti assunti dalla GPS I fascia sostegno c’è una novità, cioè la lezione simulata
- Per i docenti assunti dal concorso straordinario bis la procedura prevede anche l’acquisizione di 5 CFU con la partecipazione a un percorso formativo universitario della durata di 40 ore.
Il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato:
- allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno 120 per le attività didattiche
- al superamento del test finale e alla valutazione positiva del percorso di formazione e periodo di prova in servizio
- fermo restando l’obbligo delle 50 ore di formazione previste, i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti in part time.
CHI NON DEVE SOSTENERE L’ANNO DI PROVA
- chi ha già svolto il periodo di formazione e prova nello stesso ordine di scuola;
- chi ha ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova;
- chi è stato immesso in ruolo con riserva ed ha già superato positivamente l’anno di formazione e di prova;
- chi ha ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado;
- chi ha ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola.