A.S. 2023/24: parte la fase transitoria per gli insegnanti precari della scuola secondaria. Concorso, percorso abilitante, immissione in ruolo.

Riforma reclutamento: sino al 31 dicembre 2024, data ultima della prevista fase transitoria, disciplinata dall’articolo 18-bis del D.lgs. n. 59/2017 e successive modifiche, gli aspiranti accedono ai concorsi con requisiti diversi da quelli richiesti in via ordinaria, come di seguito indicato. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AI CONCORSI

Fino al 31/12/2024 possono partecipare ai CONCORSI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO, per posto comune e di insegnante tecnico- pratico, i docenti in possesso di:

  • titolo di studio per l’accesso alla classe di concorso più 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022, previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento, oppure
  • titolo di studio per l’accesso alla classe di concorso più 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico abilitante;
  • docenti che, alla data di presentazione delle istanze, abbiano svolto nelle scuole statali tre anni di servizio negli ultimi cinque, di cui uno nella specifica classe di concorso di partecipazione.
  • docenti in possesso di abilitazione

Per gli ITP, il titolo di studio è il diploma, mentre per i posti comuni il predetto titolo è la laurea (comprensiva di tutti i crediti necessari per accedere alla classe di concorso).

PERCORSO PER IL CONSEGIUMENTO DELL’ABILITAZIONE

Una volta vinto il concorso, i docenti (esclusi gli aspiranti già abilitati) sono assunti con contratto annuale fino al 31/08 e integrano la formazione, al fine di ottenere l’abilitazione all’insegnamento:

  • chi partecipa con 30 CFU/CFA, deve conseguire i restanti 30 CFU/CFA;
  • chi partecipa con 24 CFU/CFA, deve conseguire i restanti 36 CFU/CFA per raggiungere i 60 crediti previsti.

Al termine del percorso per conseguire 30 o 36 CFU/CFA è prevista una prova finale, che può essere ripetuta una sola volta.

In base al DL 75/2023 art. 18-bis/4 modificato, i CFU/CFA (30 o 36) vanno integrati laddove mancanti. Infatti, considerato che è previsto il riconoscimento dei crediti formativi precedentemente acquisiti, è possibile che per qualche aspirante non sia necessario integrare i previsti crediti, in quanto già conseguiti (ad esempio durante il corso di studi universitario o accademico). Di seguito il testo del predetto articolo 18-bis/4 modificato:

  • articolo 18-bis/4: … i vincitori del concorso su posto comune, che vi abbiano partecipato con i requisiti di cui al comma 1, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l’Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l’istituzione scolastica scelta e integrano i CFU/CFA, ove mancanti, per il completamento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all’articolo 2-bis, con oneri a carico dei partecipanti, definiti dal decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 2-bis.

Ricordiamo, infine, che l’offerta formativa relativa si succitati crediti formativi è definita nel DPCM, già sottoscritto dalla Presidente del Consiglio dei Ministri e di prossima pubblicazione in GU, che disciplinerà anche il percorso universitario e accademico abilitante di 60 CFU.

ASSUNZIONE IN RUOLO

Superata la prova finale del percorso universitario e accademico, i docenti in questione ottengono l’abilitazione all’insegnamento e sono, di conseguenza, assunti in ruolo. Segue l’anno di prova e formazione, il cui positivo superamento determina la conferma in ruolo.