Decreto PA bis in Gazzetta Ufficiale con le novità per la scuola: concorsi, GM 2020, abilitazioni
Il decreto PA bis, pubblicato in Gazzetta Ufficiale una settimana, introduce alcune importanti novità che riguardano la scuola (artt. 20 e 21). In particolare, si parla di novità per le prove concorsuali, le assunzioni nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la formazione iniziale dei docenti, ecc.
PROCEDURE CONCORSUALI
Sono previste modifiche ai concorsi per la prova scritta e per l’orale:
- la prova scritta, per tutta la durata dell’attuazione del PNRR, è prevista con più quesiti a risposta multipla e sarà volta all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, oltre che sull’informatica e sulla lingua inglese. Superato il periodo di attuazione del PNRR si tornerà alla prova con quesiti a risposta aperta;
- la prova orale sarà volta ad accertare le conoscenze e le competenze del candidato sulla disciplina della specifica classe di concorso e le competenze didattico-pedagogiche anche attraverso un test specifico.
GRADUATORIE DEL CONCORSO 2020
Le graduatorie dei concorsi ordinari 2020 e concorsi STEM, comprensive degli idonei, sono prorogate fino al loro esaurimento.
A partire dal 2024/2025, queste graduatorie saranno utilizzate in coda rispetto a quelle previste dal PNRR.
I vincitori del concorso ordinario senza abilitazione finora venivano inseriti in fondo alla graduatoria rispetto agli abilitati, i quali avevano priorità nell’assunzione. Con l’entrata in vigore del nuovo decreto, questa disposizione viene eliminata, garantendo pari opportunità a tutti i vincitori del concorso ordinario.
MODIFICHE AL PERCORSO DI FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI
Per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 i percorsi universitari e di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, in misura non superiore al 50 per cento del totale (attualmente è al 20%).
CORSI ABILITANTI
- Il limite numerico dei corsi abilitanti compresi i TFA, precedentemente imposto sul numero di abilitati per specifiche classi di concorso, è stato abolito.
- Una delle novità del decreto riguarda coloro che già posseggono un’abilitazione su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione. Nonché coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno. Questi docenti potranno conseguire un’abilitazione in altre classi di concorso o gradi di istruzione acquisendo 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, di cui 20 CFU/CFA nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento. Eliminato ogni riferimento all’obbligo di conseguire almeno 10 CFU/CFA attraverso il tirocinio diretto. Ovviamente, tali percorsi potranno essere acquisiti anche in forma telematica sincrona.
- I vincitori dei prossimi concorsi ordinari, che non sono ancora abilitati, avranno la possibilità di ripetere la prova finale del corso abilitante una sola seconda volta.
- Chi partecipa al concorso con i 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022, se vince il concorso, seguirà a integrazione il percorso da 36 CFU, come già stabilito dal DPCM.
- Per gli ITP, i diplomi che danno accesso alle classi di concorso del tipo B resteranno validi per la partecipazione ai concorsi fino al 31 dicembre 2024.