Trattenuta “Brunetta”: decurtazione per i primi dieci giorni di assenza per malattia
In base all’art. 71 comma1 del decreto 112/08 nei primi 10 giorni di assenza per malattia, di qualunque durata, al pubblico dipendente viene corrisposto solo il trattamento economico fondamentale. La decurtazione (c.d. “Trattenuta Brunetta”) opera per ogni episodio di assenza e per tutti i dieci giorni anche se l’assenza si protrae per più di dieci giorni.
ESCLUSIONI
Vengono fatte salve dalla disposizione in esame le norme più favorevoli previste dai contratti collettivi vigenti per le seguenti fattispecie:
- assenze derivanti da infortunio sul lavoro
- assenze per malattia dovuta a causa di servizio
- ricovero ospedaliero o day hospital
- assenze dovute a gravi patologie che richiedono cure salvavita
COME SI CALCOLA LA DECURTAZIONE
Per il personale della scuola si riducono le seguenti tre componenti:
- la retribuzione professionale docenti (RPD)
- il compenso individuale accessorio
- l’indennità di direzione del Dsga
La decurtazione retributiva va calcolata in trentesimi (nel senso che ogni giorno di assenza determinerà una riduzione di 1/30 delle suddette tre componenti) e varia a seconda delle fasce retributive previste dai CCNL in caso di assenza per malattia.
docenti con anzianità di servizio da 0 a 14 anni | RPD € 164,00 (164,00/30) | Decurtazione retributiva lorda giornaliera | € 5,47 |
docenti con anzianità di servizio da 15 a 27 anni | RPD € 202,00 (202,00/30) | Decurtazione retributiva lorda giornaliera | € 6,73 |
docenti con anzianità di servizio da 28 anni in poi | RPD € 257,50 (257,50/30) | Decurtazione retributiva lorda giornaliera | € 8,58 |
PER LE ASSENZE DI DURATA SUPERIORE AI 10 GIORNI
Con la circolare n. 109/08 dell’Inps, sono state fornite alcune precisazioni necessarie alla corretta applicazione della normativa in argomento, ed in particolare è stato chiarito che:
- Per un periodo superiore a 10 giorni di assenza, a partire dall’undicesimo giorno sarà ripristinata l’erogazione di tutti gli emolumenti e le indennità aventi carattere fisso e continuativo, con esclusione del solo trattamento accessorio variabile;
- Se l’evento morboso supera i 15 giorni lavorativi, a partire dall’undicesimo giorno di assenza sarà altresì erogato il trattamento accessorio variabile.
Quindi, nel caso di assenza superiore ai 15 giorni, a partire dall’undicesimo giorno sarà ripristinato il trattamento economico pieno fermo restando che ai primi 10 giorni di assenza sarà applicata la decurtazione dei vari emolumenti accessori (fissi o variabili). Invece, nel caso di assenza superiore a 10 giorni, a partire dall’undicesimo giorno sarà applicata solamente la decurtazione del trattamento accessorio variabile.
