Permessi brevi soggetti a recupero
L’art. 16 del CCNL 2007 così dispone:
«Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore»
I permessi sono concessi a domanda, per esigenze personali e comunque compatibilmente con le esigenze di servizio.
Trattasi di situazioni soggettive o di esigenze di carattere personale o familiare
Questi permessi, per quanto riguarda i docenti, si riferiscono “ad unità minime che siano orarie di lezione”. Per esemplificare, se il modulo orario è di 50 minuti, si può chiedere un permesso corrispondente al modulo orario minimo. Durante il corso dell’anno scolastico il totale dei permessi fruiti non può superare l’orario settimanale di insegnamento. Per la secondaria quindi non si possono chiedere più di 18 h di permesso ad anno scolastico, per la primaria 24 h, per l’infanzia 25 h.
Le motivazioni addotte dal dipendente non sono soggette a valutazione da parte del Dirigente scolastico, che però può rifiutare la concessione del permesso per motivi organizzativi.
Il dipendente non deve documentare o certificare le esigenze personali a supporto della richiesta e, dopo la fruizione, non è tenuto a presentare alcuna giustificazione.
L’art.16 non prevede i tempi da osservare per presentare la domanda di permesso breve, tuttavia la richiesta va presentata in via preventiva e con un congruo anticipo (di regola 5 gg prima della fruizione) al fine di consentire alla scuola di adottare le opportune misure organizzative per fronteggiare l’assenza del lavoratore
RECUPERO DEI PERMESSI (art. 16 comma 3 CCNL 2007)
Il recupero va effettuato entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.
Nei casi in cui vi sia IMPOSSIBILITA’ di recupero del permesso:
1. per fatto imputabile al docente: l’Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate 2. per fatto imputabile all’Amministrazione: il docente è liberato da ogni obbligo