Docenti e sentenze: laurea + 24 CFU sono abilitanti?
È possibile, con il solo possesso dei 24 CFU, chiedere l’iscrizione nella prima fascia delle graduatorie provinciali, riservata ai docenti abilitati? Detto in altre parole, i 24 CFU hanno natura abilitante? Da mesi si rincorrono sul web annunci di sentenze che avrebbero sancito il riconoscimento dei 24 CFU quale titolo abilitante all’insegnamento. A volte accompagnati da toni trionfalistici. Ma in realtà non è così.
Se fosse così semplice ottenere l’abilitazione con un ricorso al Giudice del Lavoro, ci sarebbero già centinaia di sentenze di accoglimento e il Ministero dell’istruzione sarebbe costretto a modificare le proprie ordinanze, ammettendo praticamente tutti in prima fascia.
In realtà la giurisprudenza maggioritaria oggi nega la natura abilitante dei 24 CFU, e con ottime ragioni (Trib Roma, 28 marzo 2020 n. 1755; Trib Milano 26 marzo 2020 n. 466; Trib Taranto 25 febbraio 2020, n. 632; Trib. Venezia 14 febbraio 2020 n. 102; Trib. Torino, ordinanza 29 ottobre 2019; Trib. Cassino, ordinanza 29 settembre 2018, ecc. ecc.). I 24 Cfu non sono “abilitanti”, ma semplicemente consentono di partecipare ai concorsi abilitanti.
Cominciamo col dire che il Giudice Amministrativo respinge la natura abilitante dei 24 CFU. Dopo alcuni precedenti favorevoli del Tar Lazio, l’orientamento è mutato, in senso negativo.
Recentemente è stata citata una sentenza del Consiglio di Stato – la n. 4167 del 2020 – che secondo alcuni avrebbe dichiarato che i 24 CFU sono abilitanti. Si tratta di una affermazione fuorviante che denota la mancata lettura della sentenza. La sentenza dichiara invece la cessazione della materia del contendere. Il Giudice, preso atto del superamento del concorso da parte degli appellanti ammessi con riserva ha accertato la carenza di interesse a esaminare l’appello. Il Giudice non si è pronunciato nel merito dei 24 CFU e quindi non è possibile citare la sentenza come precedente favorevole.
Esistono alcune pronunce del Giudice del Lavoro che hanno affermato il principio della sufficienza dei 24 CFU per l’inserimento nella (ex) seconda fascia, ma come detto l’orientamento maggioritario è negativo. La giustizia non è infallibile. Per cui, anche avendo torto, a volte il ricorrente vince lo stesso una causa…
Tuttavia è sconsigliato “tentare la sorte” e cominciare un giudizio senza una solida base giuridica, quando la giurisprudenza è prevalentemente contraria. Le possibilità di rigetto superano quelle di accoglimento e questo non dovrebbe essere ignorato, tenendo in conto la possibilità di essere condannati al pagamento delle spese legali.