Mobilità: in attesa che venga siglato il CCNI 2023-2025, facciamo il punto sui vincoli
Il (CCNI) contratto integrativo sulla mobilità 2022/25, essendo stato sottoscritto solo dalla CISL, è stato annullato dal Tribunale di Roma, per cui sarà riscritto e dovrebbe avere durata biennale, disciplinando i trasferimenti e i passaggi di ruolo/cattedra per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25.
L’annullato CCNI 2022/25, recependo le disposizioni normative vigenti, prevedeva per i docenti neoassunti dal 2020/21:
- la possibilità di presentare domanda di trasferimento, durante il primo anno di assunzione, ai fini dell’acquisizione della scuola di titolarità.
Per chi ha presentato domanda di trasferimento per ottenere la scuola di titolarità ed è stato soddisfatto, il vincolo decorre dall’anno scolastico del trasferimento; chi, invece, non ha presentato domanda o non è stato soddisfatto, resta nella sede assegnata all’atto dell’assunzione e il vincolo decorre dal medesimo anno scolastico.
Cosa prevede l’ultimo intervento legislativo, il DL 36/22
Il DL n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022, prevede in materia di vincoli quanto segue:
- il vincolo di permanenza triennale nella scuola di titolarità (con l’eccezione dei docenti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992);
- durante i 3 anni di vincolo nella scuola di titolarità, gli interessati possono presentare domanda di assegnazione provvisoria /utilizzazione nella provincia di titolarità e accettare il conferimento di supplenze per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo (art. 36 del CCNL 2007)
- non contempla la possibilità di presentare la domanda di trasferimento nell’anno di assunzione per ottenere l’assegnazione della sede definitiva.
Il CCNI mobilità 2023-25
Le trattative per la sottoscrizione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sono in corso, e le parti hanno espresso idee divergenti soprattutto riguardo all’applicazione del vincolo triennale per i docenti neoassunti, previsto dal summenzionato DL 36/2022, che per il Ministero va applicato già dall’ a. s. 2023/24, mentre per i sindacati quando andrà a regime il nuovo sistema di reclutamento delineato nel medesimo DL 36/22.
Al momento, salvo successivi interventi, il vincolo triennale nella scuola di titolarità sarà vigente per i neoassunti, a decorrere dal 2022/23. Pertanto, i neo immessi in ruolo devono restare nella scuola di titolarità, nello stesso tipo di posto e classe di concorso, per tre anni scolastici, con la possibilità di presentare domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione nella provincia di titolarità e accettare il conferimento di supplenze per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo (art. 36 del CCNL 2007).
La necessità del vincolo triennale è da attribuire, secondo il ministro Valditara, all’Unione Europea, secondo la quale nell’ambito della riforma del reclutamento (finanziata con i fondi comunitari) uno dei punti cardine è proprio l’obbligo di permanenza triennale (in quanto dovrebbe assicurare la continuità didattica).