Che cos’è l’assegnazione temporanea (art. 42 bis Legge 151/2001) e quando può essere richiesta

L’art. 3, comma 105 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 ha introdotto all’interno del Testo Unico della maternità e della paternità (D.lgs 151/2001) l’art. 42 bis che disciplina l’assegnazione temporanea, misura che non deve essere confusa con l’assegnazione provvisoria.

Art.42-bis
Il genitore con figli minori fino a tre anni di età
 dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda e limitato a casi o esigenze eccezionali.

2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione”.

egenze eccezionali.
Come specificato nella norma, condizione essenziale per l’accoglimento della richiesta è che nella provincia\regione in questione sia presente un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva. Ciò significa, ad esempio, che il docente titolare sul ruolo della scuola primaria non potrà richiedere\ottenere l’assegnazione provvisoria su un posto di scuola dell’infanzia in quanto la posizione retributiva non è la medesima. Infatti, tale presupposto risulta imprescindibile per il rilascio del provvedimento di assegnazione. Nel caso in cui mancasse il suddetto presupposto, il diniego si configurerebbe come un atto vincolato.

Il beneficio può essere richiesto entro il compimento del terzo anno di vita del minore; il periodo di assegnazione, qualora concesso, avrà una durata di tre anni decorrenti dalla data di presentazione in servizio (es. al dipendente potrà essere concessa l’assegnazione temporanea fino al raggiungimento dei 5 anni di età del proprio figlio nel caso in cui la domanda è stata presentata al compimento del 2° anno di vita dello stesso).
Il dipendente dovrà produrre la seguente documentazione:
 autocertificazione attestante il proprio stato di famiglia, ai sensi della normativa vigente, in cui si evince la presenza di un figlio di età inferiore ai tre anni;
attestazione del datore di lavoro del coniuge ove venga indicata la sede dove esercita la propria attività lavorativa e la costanza del rapporto di lavoro o autocertificazione sottoscritta dal coniuge ai sensi della normativa vigente.