Ricostruzione di carriera, risposte alle domande più frequenti
Di seguito trovate le risposte alle domande più frequenti sulla ricostruzione di carriera e la presentazione della dichiarazione dei servizi.
Quando si presenta la domanda di ricostruzione di carriera?
La domanda riguarda il personale in ruolo e può essere fatta dal 1° settembre al 31 dicembredi ogni anno scolastico. Il nostro consiglio è quello di presentarla l’anno scolastico successivo a quello in cui abbiamo svolto l’anno di prova e formazione per i docenti neoassunti. Lo potete fare nell’anno precedente solo se viene richiesto della vostra scuola di servizio.
In che modo si presenta la domanda di ricostruzione di carriera?
La modalità di invio è telematica, attraverso il servizio messo a disposizione dal MIUR sul portale Istanze Online. Il docente dovrà accedere alla funzione “Dichiarazione Servizi” e aggiungere l’elenco dei servizi fatti durante il suo precariato.
Una volta completata questa operazione bisogna procedere alla compilazione dell’istanza “Ricostruzione carriera”, che richiede il possesso del codice personale. Questo secondo passaggio è una questione di pochissimi clic.
Quali servizi posso dichiarare?
Sono valutabili i servizi di insegnamento nelle scuole statali della durata minima di 180 giorni in un determinato anno scolastico, purché prestati in possesso di idoneo titolo di studio. Vale come anno intero anche il servizio dal 1° febbraio fino agli scrutini finali (o al termine delle attività didattica nella scuola dell’infanzia). Esistono alcune limitazioni tra i vari ordini e gradi di scuola. Ricordiamo, che a seguito di norme delle varie leggi finanziarie, l’anno 2013 non è valido ai fini della ricostruzione di carriera.
Vale il servizio svolto nelle scuole paritarie?
Nella stragrande maggioranza dei casi no. Fare ricorso non ci appare una buona idea, perché al di là dei post pubblicitari che appaiono in rete, le ultime sentenze sono abbastanza concordi nel rilevare che l’insegnamento svolto nelle scuole paritarie private merita lo stesso riconoscimento di quello impartito nelle scuole pubbliche, ma questo non comprende “l’equiparazione del rapporto di lavoro che intercorre con la scuola paritaria, con quello instaurato in regime di pubblico impiego privatizzato”.