Primi giorni di scuola e orario ridotto: devo recuperare?
All’inizio delle lezioni spesso l’organico dei docenti non è al completo, per questo motivo i dirigenti scolastici invitano i collegi docenti, a deliberare un orario ridotto per le prime settimane di scuola. La conseguenza è che molti insegnanti potrebbero non svolgere per queste prime settimane l’intero orario cattedra, con qualche Dirigente che si inventa la banca delle ore e pretende che quanto non svolto venga recuperato nel corso dell’anno scolastico.
Si deve richiamare subito il contratto di lavoro che stabilisce quali siano gli obblighi dei docenti. L’art 28 c. 5 del CCNL 2006/09 recita:
“Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.”
Il nostro contratto chiarisce che l’orario di lavoro dei docenti non è nè giornaliero, nè mensile, nè annuale, ma settimanale. Questo vuol dire che ogni singolo docente è tenuto a svolgere il suo orario cattedra all’interno della settimana. Pertanto il D.S. deve organizzare l’orario di lavoro di ogni docente in maniera tale che possa svolgere all’interno della settimana tutte le ore di insegnamento. Anche in presenza di orario ridotto, pertanto deve essere cura della scuola organizzare l’attività lavorativa con l’intero orario cattedra.
Di conseguenza se al docente non viene fatto svolgere l’intero orario cattedra all’interno della stessa settimana nessun recupero è dovuto per le settimane successive. Consigliamo comunque, quando si discute questo punto in collegio docenti, di far mettere a verbale che:
“L’orario di lavoro sarà svolto, per intero, settimanalmente, e che non si dovrà “restituire” nulla. Non si è chiesto infatti alcun permesso, ma che le eventuali ore non svolte sono da imputarsi all’organizzazione della scuola e non alla volontà del docente stesso.”